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Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013 che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova (2013/500/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e ai rispettivi allegati.

Il regolamento (CE) n. 55/20081 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 al fine di prorogare le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova («Moldova») fino al 31 dicembre 2015 e adeguare i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 55/2008 prevede il libero accesso al mercato dell’Unione di tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I di tale regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. Ulteriori proroghe dell’ambito di applicazione delle preferenze di cui al regolamento (CE) n. 55/2008 possono essere adottate al fine di liberalizzare l’importazione di vino dalla Moldova.

In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria il trattamento previsto da tali preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell’OMC.

È nell’interesse dell’Unione chiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova a norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC al fine di consentire all’Unione di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato della presente decisione, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell’OMC fino al 31 dicembre 2015.

L’Unione deve presentare tale richiesta all’OMC.

È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell’OMC relativamente alla richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente J. Bernatonis