Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea (2013/702/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 e l’articolo 352, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.
vista la proposta della Commissione europea,
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per l’adeguamento dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro1, mediante il negoziato di un protocollo relativo alla partecipazione della Croazia in qualità di parte contraente, in vista della sua adesione all’Unione («il protocollo»).
I negoziati sul protocollo sono stati condotti dalla Commissione e si sono conclusi di recente.
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
La Croazia ha aderito all’Unione il 1o luglio 2013.
In considerazione dell’adesione della Croazia all’Unione, e per garantire la sua partecipazione all’accordo, in qualità di parte contraente, dalla data della sua adesione, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione della Croazia, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all’Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Art. 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, a norma del suo articolo 5, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente J. Bernatonis