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Decisione di esecuzione della Commissione del 10 ottobre 2013 relativa a un contributo finanziario dell’Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana presente nei paesi terzi vicini [notificata con il numero C(2013) 6540] (I testi in lingua estone, lettone, lituana e polacca sono i soli facente fede) (2013/498/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ed abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20022, in particolare l’articolo 84,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva, generalmente mortale, che colpisce i suini domestici e i cinghiali e causa gravi perturbazioni negli scambi all’interno dell’Unione e nelle esportazioni verso paesi terzi di suini vivi e di prodotti derivati da animali della specie suina.

In seguito alla conferma della peste suina africana in Georgia nel 2007 la malattia si è propagata nella Federazione russa, dove sono stati segnalati numerosi focolai della stessa nei suini e nei cinghiali in tutta la parte europea della Russia. Nel giugno 2013 la Bielorussia ha inoltre confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, a circa quaranta chilometri dalla frontiera lituana e in prossimità del confine con la Polonia.

La situazione della peste suina africana nei paesi limitrofi dell’Unione europea costituisce una minaccia diretta per gli allevamenti di suini all’interno dell’Unione, poiché il virus può essere introdotto negli Stati membri confinanti con i paesi terzi infetti attraverso i cinghiali che entrano nel territorio dell’Unione dalle zone infette, ma anche attraverso i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi o tramite l’introduzione non autorizzata nell’Unione di prodotti derivati da animali della specie suina.

Il rischio di introduzione della peste suina africana nell’Unione è più elevato in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a causa della presenza e dell’evoluzione di tale malattia nei territori confinanti della Bielorussia e della Federazione russa e detti Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che intendono adottare per la protezione dei loro territori e degli altri Stati membri.

L’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno provveduto alla sorveglianza per l’individuazione precoce della febbre suina africana sia nei cinghiali che nei suini domestici e hanno predisposto misure di sensibilizzazione e preparazione alla malattia nel quadro dei rispettivi piani di emergenza elaborati in conformità alla direttiva 2002/60/CE3 del Consiglio per garantire una risposta rapida in caso di introduzione della febbre suina africana. La Lituania è direttamente minacciata dalla presenza di tale malattia oltre il confine con la Bielorussia e, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione nel suo territorio in caso di introduzione della peste suina africana, intende istituire una zona cuscinetto di 10 km lungo il confine con la Bielorussia, nella quale prevede di ridurre la densità dei soggetti ospiti promuovendo la macellazione dei suini e prevenendo il ripopolamento degli allevamenti di suini.

I cinghiali che attraversano i confini tra i paesi terzi interessati e l’UE comportano un rischio di introduzione della peste suina africana, soprattutto in alcune zone ad agricoltura intensiva in cui i cinghiali sono attratti dalle colture. Nel tentativo di ridurre i rischi e sulla base dei dati disponibili di ricerche preliminari sull’efficacia dell’uso di repellenti costituiti da sostanze sintetiche maleodoranti, che dimostrano un’efficienza piuttosto elevata e una durata relativamente lunga, la Lituania intende applicare tali repellenti, quale misura di riduzione dei rischi a breve termine, in alcune zone del suo territorio vicine al confine orientale, al fine di scoraggiare l’ingresso dei cinghiali nei campi di granturco e di altre colture.

La pulizia e la disinfezione dei veicoli che possono essere stati a contatto con il virus della peste suina africana è una delle misure preventive contro l’ingresso di tale malattia nell’Unione. La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione4 stabilisce pertanto determinate misure volte a impedire l’introduzione nell’Unione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa e dispone che i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell’Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate.

In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione5 il rischio di introduzione nell’Unione della peste suina africana attraverso scorte personali contenenti prodotti a base di carni suine inviate per posta o trasportate nel bagaglio di viaggiatori provenienti in particolare dalla Bielorussia e dalla Federazione russa, non è affatto irrilevante e richiede ulteriori controlli ai punti di entrata.

Numerosi soggetti interessati, compresi veterinari, agricoltori professionali e non professionali, conducenti di automezzi pesanti, agenti doganali, passeggeri e il pubblico in generale, devono inoltre essere resi consapevoli del rischio di introduzione della peste suina africana e delle sue conseguenze attraverso campagne di sensibilizzazione mirate.

Nella prima settimana dell’agosto 2013, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno presentato i rispettivi piani e le stime iniziali dei costi di attuazione delle misure di emergenza nelle zone considerate a rischio di introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa. È necessario un sostegno finanziario per il personale al fine di garantire l’attuazione delle attività di sorveglianza previste nei piani presentati. I piani sono stati esaminati dalla Commissione in vista di un contributo finanziario dell’Unione e sono risultati conformi alla direttiva 2002/60/CE.

Le azioni intraprese da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia al fine di ridurre in modo diretto il rischio di introduzione della malattia nell’Unione, vale a dire le operazioni di pulizia e di disinfezione dei veicoli, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 100 %.

L’ulteriore sorveglianza effettuata da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia in zone a rischio più elevato di introduzione della malattia e le azioni intraprese nell’ambito della campagna di sensibilizzazione da tali Stati membri dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %.

Le azioni intraprese dalla Lituania utilizzando repellenti in specifiche zone ad alto rischio, vicine ai confini orientali al fine di ridurre il rischio di introduzione della malattia nell’Unione attraverso i cinghiali, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %. Le azioni speciali intraprese dalla Lituania per diminuire la densità dei suini al confine con la Bielorussia dovranno essere cofinanziate a un tasso del 30 %.

Data l’urgenza delle misure, i costi sostenuti da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a partire dal 2 luglio 2013, data di notifica delle misure di emergenza, dovranno essere ammessi a ricevere i contributi finanziari dell’Unione.

L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2009/470/CE prevede che debbano essere definite le spese ammissibili e il livello del contributo finanziario dell’Unione. Tenuto conto della necessità di evitare una spesa eccessiva per il bilancio dell’Unione, occorre tuttavia fissare importi massimi che riflettano il corrispettivo ragionevole per determinate attività di sorveglianza.

Un corrispettivo ragionevole è il corrispettivo per un materiale o un servizio a un prezzo proporzionato rispetto a quello di mercato. In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione, è ora necessario approvare il contributo finanziario specifico dell’Unione a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Il versamento del contributo finanziario deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni previste e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.

Poiché i piani presentati da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia relativi alle misure di emergenza contro l’introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa attuate nel 2013 offrono un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione6, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese previste nel programma di lavoro in materia di sovvenzioni.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Nell’ambito delle misure di emergenza per la protezione contro la peste suina africana adottate da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2013, tali Stati membri hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione delle attività di sorveglianza e per i test virologici o sierologici di laboratorio effettuati su campioni ottenuti dopo il 1o luglio 2013 durante la sorveglianza dei suini domestici e dei cinghiali in tali Stati membri.

2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

  1. i) 15000 EUR per l’Estonia;

  2. ii) 80000 EUR per la Lettonia;

  3. iii) 46000 EUR per la Lituania;

  4. iv) 20000 EUR per la Polonia.

3. Le spese massime rimborsabili a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 non superano in media:

  1. i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

  2. ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

  3. iii) 2 EUR per il test ELISA;

  4. iv) 10 EUR per il test PCR;

  5. v) 10 EUR per il test virologico.

4.

Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le misure di cui al paragrafo 1, si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri, per:

  1. a) i test di laboratorio;

    1. i) l’acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio;

    2. ii) il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’esecuzione dei test presso il laboratorio;

  2. b) il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’attuazione delle attività di sorveglianza previste dai programmi diverse dai test di laboratorio.

  3. c) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).

Le spese di personale di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), si limitano alle retribuzioni effettive, compresi i contributi previdenziali, e agli altri costi previsti dalla legge inclusi nella retribuzione.

Art. 2

1. Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature e di materiali di consumo per le attività di pulizia e disinfezione svolte in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013.

2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

  1. a) 20000 EUR per l’Estonia;

  2. b) 735000 EUR per la Lettonia;

  3. c) 738000 EUR per la Lituania;

  4. d) 98000 EUR per la Polonia.

Art. 3

1. Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione realizzate in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013.

2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

  1. a) 10000 EUR per l’Estonia;

  2. b) 14000 EUR per la Lettonia;

  3. c) 40000 EUR per la Lituania;

  4. d) 25000 EUR per la Polonia.

Art. 4

1. Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di sostanze repellenti per i cinghiali da utilizzare in specifiche zone ad alto rischio del suo territorio dopo il 1o luglio 2013.

2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 30000 EUR.

Art. 5

1. Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute a titolo di indennizzo degli allevatori di suini per le perdite dovute alla macellazione precoce nella zona cuscinetto di 10 km di larghezza lungo il confine con la Bielorussia.

2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 30 % delle spese sostenute dalla Lituania, sino a un importo massimo di 600000 EUR.

Art. 6

1.

Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 4 è versato sulla base:

  1. a) di una relazione tecnica definitiva a norma dell’allegato I relativa all’esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza di cui all’articolo 1, nella quale figurano i risultati ottenuti nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;

  2. b) di una relazione finanziaria definitiva, in formato elettronico, a norma dell’allegato II, relativa alle spese sostenute nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;

  3. c) dei risultati di tutti i controlli in loco effettuati in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.

I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere a) e b) sono messi a disposizione della Commissione per i controlli in loco di cui alla lettera c).

2. La relazione tecnica definitiva e la relazione finanziaria definitiva di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate entro il 30 aprile 2014. Se tale termine non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell’Unione è ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, a meno che sussistano circostanze debitamente giustificate per il ritardo.

Art. 7

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione