Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 ottobre 2013 recante modifica della decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro per quanto riguarda la presentazione alternativa di tali carcasse [notificata con il numero C(2013) 6583] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2013/502/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
Con decisione 2005/7/CE2 della Commissione è stata autorizzata una presentazione alternativa delle carcasse di suino a Cipro.
Cipro ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella alternativa autorizzata all’articolo 2 della decisione 2005/7/CE e diversa da quella tipo di cui all’allegato V, punto B.III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Conformemente all’allegato V, punto B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell’allegato V, punto B.III, del regolamento allorché la pratica commerciale generalmente seguita sul loro territorio si discosta da tale presentazione standard. Nella sua domanda, Cipro ha precisato che, sul proprio territorio, la pratica commerciale prevede che le carcasse siano presentate con la lingua, i rognoni e la sugna. Occorre pertanto autorizzare tale presentazione diversa dalla presentazione tipo a Cipro.
Al fine di stabilire le quotazioni per le carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione standard.
È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/7/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 2 della decisione 2005/7/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Fatta salva la presentazione standard di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato V, punto B.III, primo comma, a Cipro le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare la lingua, i rognoni e la sugna prima della pesata e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: peso a caldo della carcassa peso della carcassa a caldo con lingua, rognoni e sugna 2,6 %»
Art. 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione