Decisione di esecuzione della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica la decisione 2009/767/CE per quanto riguarda l’elaborazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri [notificata con il numero C(2013) 6543] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/662/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
La decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno2, obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le informazioni devono essere presentate in maniera uniforme utilizzando i cosiddetti «elenchi di fiducia» contenenti le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche3, soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri.
L’esperienza pratica maturata con l’attuazione della decisione 2009/767/CE da parte degli Stati membri ha dimostrato che sono necessari alcuni miglioramenti per massimizzare i benefici degli elenchi di fiducia. Inoltre, l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute — ETSI) ha pubblicato nuove specifiche tecniche per gli elenchi di fiducia (TS 119 612) che, pur essendo basate sulle specifiche attualmente contenute nell’allegato della decisione, apportano un certo numero di miglioramenti alle specifiche vigenti.
Occorre pertanto modificare la decisione 2009/767/CE in modo da fare riferimento alle specifiche tecniche 119 612 dell’ETSI e da incorporare le modifiche considerate necessarie per migliorare e facilitare l’attuazione e l’uso degli elenchi di fiducia.
Affinché gli Stati membri possano apportare ai loro attuali elenchi di fiducia le modifiche tecniche necessarie, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione 2009/767/CE
La decisione 2009/767/CE è così modificata:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato, un “elenco di fiducia” contenente, come minimo, le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/al loro accreditamento. 2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche di cui all’allegato. Se lo Stato membro sceglie di pubblicare l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo, il formato soddisfa le specifiche di cui all’allegato. 2 bis. Gli Stati membri firmano elettronicamente il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia per garantirne l’autenticità e l’integrità. Lo Stato membro che pubblica l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo assicura che il formato contenga gli stessi dati del formato leggibile a macchina e lo firma elettronicamente con lo stesso certificato utilizzato per il formato leggibile a macchina.»;
b) è inserito il seguente paragrafo 2 ter: «2 ter. Gli Stati membri assicurano che il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia sia accessibile nel sito di pubblicazione in qualsiasi momento, senza interruzione, salvo a fini di manutenzione.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni: a) il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, dell’aggiornamento e della pubblicazione dell’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina; b) il sito di pubblicazione del formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia; c) due o più certificati a chiave pubblica del gestore del sistema, con periodi di validità sfasati di almeno tre mesi, corrispondenti alle chiavi private che possono essere usate per firmare elettronicamente il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia; d) qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).»;
d) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis. Se lo Stato membro pubblica l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate anche per tale formato.»;
2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2 Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Art. 3 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013 Per la Commissione Michel Barnier Membro della Commissione