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Decisione 2013/515/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2013 che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC1.

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2014.

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 8 della decisione 2010/638/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton