Decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013 che abroga la decisione di esecuzione 2011/874/UE [notificata con il numero C(2013) 6828] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/520/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio2, in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/20033 stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi e il modello di certificato per tali movimenti. Tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 con effetto dal 29 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che, quando durante un singolo movimento a carattere non commerciale il numero di cani, gatti o furetti coinvolti è superiore a cinque, gli animali da compagnia devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria di cui alla direttiva 92/65/CEE.
La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione4 stabilisce l’elenco dei paesi terzi e territori in provenienza dai quali sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale, nonché il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013, sono stati adottati il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e la decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificato sanitario per tali importazioni6.
Alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e della decisione di esecuzione 2013/519/UE, le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/874/UE diventano obsolete.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e la decisione di esecuzione 2013/519/UE si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2014. A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione, la decisione di esecuzione 2011/874/UE deve essere abrogata con effetto a decorrere dalla stessa data.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione 2011/874/UE è abrogata.
Art. 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione