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Decisione del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (2014/172/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con il Montenegro, al fine di concludere un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo»).

Tali negoziati si sono conclusi con successo con la sigla del protocollo il 16 maggio 2013.

È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.

In vista dell’adesione della Crozia all’Unione il 1o luglio 2013, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è autorizzata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Art. 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius