Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 ottobre 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (2013/525/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE2, a sostegno di un rigoroso programma economico e di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione europea.
La Commissione ha completato il decimo riesame del programma di riforme economiche dell’Irlanda il 10 luglio 2013.
Al fine di consentire una valutazione completa e approfondita, condotta con la dovuta diligenza, della conformità con il programma nel quadro del riesame finale e per fare in modo che la decisione sull’erogazione dell’ultima rata possa essere presa per tempo, è necessario prevedere una breve proroga del periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria..
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/77/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni e due mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.»
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius