Decisione del Consiglio del 22 ottobre 2013 concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (2013/628/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione 2013/2/UE del Consiglio1, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo») è stato firmato il 17 dicembre 2012, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
È opportuno approvare l’accordo.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen2; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen3; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo4.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius