Decisione del Consiglio del 22 ottobre 2013 concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (2013/629/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione 2013/156/UE del Consiglio1, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è stato firmato il 19 aprile 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
È opportuno approvare l’accordo.
L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione a tale riguardo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo2.
Art. 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 19 dell’accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius