Decisione 2013/534/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2013 recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1 che impone misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Tali misure si applicano fino al 31 ottobre 2013.
In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2014.
In considerazione del perdurare della gravità della situazione in Bielorussia, il Consiglio ritiene che all' elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC, debbano essere aggiunte tre persone.
Il Consiglio ritiene altresì che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC.
È opportuno, inoltre, aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità figuranti nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1. all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
2. l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius