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Decisione di esecuzione della Commissione del 30 ottobre 2013 che conferma le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/632/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 1,

La Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento.

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2012 sono calcolate conformemente al secondo comma del suddetto articolo e prendono in considerazione il 65 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno considerato.

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell’allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l’anno civile precedente. I dati sono estratti dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti contenenti informazioni equivalenti in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione2.

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2012 entro il termine del 28 febbraio 2013 conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

Il 30 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 85 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2012 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Otto costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 40 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.

Nel caso dei restanti 37 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni espresse tramite i codici di errore specificati all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, e l’insieme di dati è stato corretto di conseguenza.

Per quanto riguarda i dati notificati dai costruttori con il codice di errore B, di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, è necessario tenere in considerazione che i costruttori non possono verificare o correggere debitamente tali dati a causa di parametri di identificazione assenti o errati. Pertanto è opportuno che per tali dati si applichi un margine di errore all’emissione di CO2 e ai valori sulla massa.

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall’obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi per le emissioni specifiche) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ridurre lo scostamento dall’obiettivo del costruttore.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all’articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall’obiettivo. Se le emissioni medie superano l’obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore deve essere imposto il versamento di un’indennità per le emissioni in eccesso in conformità con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento, a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l’obiettivo per le emissioni specifiche.

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture nuove immatricolate nel 2012, gli obiettivi di emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autovetture e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2012:

  1. a) l’obiettivo per le emissioni specifiche;

  2. b) le emissioni specifiche di CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

  3. c) la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

  4. d) le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le nuove autovetture nell’Unione;

  5. e) la massa media per tutte le nuove autovetture nell’Unione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso