Decisione di esecuzione della Commissione del 31 ottobre 2013 sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2013/634/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 20201, in particolare l’articolo 10,
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE occorre che le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 determinate in conformità della decisione 2013/162/UE della Commissione2 siano adeguate in funzione della quantità di:
quote da rilasciare agli impianti che svolgono attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e che figurano nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (ETS dell’UE) solo a partire dal 2013,
quote rilasciate ai sensi delle decisioni della Commissione che approvano l’inclusione unilaterale, in alcuni Stati membri, di altre attività e gas nel sistema di scambio di quote di emissioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE tra il 2008 e il 2012, e
quote che corrispondono ad impianti esclusi dal sistema ETS dell’UE a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 2013, nel periodo di esclusione.
Per il calcolo dell’adeguamento relativo all’assegnazione annuale di emissioni di ciascuno Stato membro, sono stati utilizzati, a seconda del caso, i dati presentati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e contenuti nelle decisioni della Commissione C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 e C(2012) 497 per l’accettazione dell’inclusione unilaterale di ulteriori gas serra e attività da parte dell’Italia, dei Paesi Bassi, dell’Austria, della Lettonia e del Regno Unito ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto anche dell’esclusione degli impianti a emissioni ridotte dall’ETS dell’UE da parte della Germania, del Regno Unito, della Francia, della Spagna, della Croazia, della Slovenia e dell’Italia ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE. Per l’adeguamento è stato applicato un fattore lineare dell’1,74 %.
Occorre che la quantità rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE sia calcolata come la differenza tra le assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione 2013/162/UE e gli adeguamenti di cui alla presente decisione. Se il dato relativo all’adeguamento è negativo, la quantità corrispondente va calcolata sommando alle assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione 2013/162/UE gli adeguamenti di cui alla presente decisione.
Al fine di garantire la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni, gli adeguamenti della stessa e le emissioni di gas serra comunicate per ogni anno, è opportuno che gli adeguamenti degli Stati membri relativi alle assegnazioni annuali di emissioni siano anche calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, adottato con decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Occorre che gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni così calcolati si applichino a partire dal primo anno in cui la presentazione degli inventari dei gas a effetto serra sulla base di tali valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventa obbligatoria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Al fine di assicurare una tempestiva attuazione della decisione n. 406/2009/CE e di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le emissioni annuali soggette ad adeguamento nonché la quantità rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 sono indicati nell’allegato I.
Art. 2
Se un atto adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede che gli Stati membri debbano presentare inventari delle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II si applicano a decorrere dal primo anno in cui la rendicontazione sugli inventari dei gas a effetto serra diventa obbligatoria. L’applicazione del presente articolo esclude l’applicazione dell’articolo 1.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso