Decisione di esecuzione della Commissione del 6 novembre 2013 che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4743] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/649/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il 12 marzo 2012 la Monsanto Europe S.A ha presentato all’autorità competente dei Paesi Bassi una domanda per l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810, come alimento e ingrediente alimentare o negli alimenti e negli ingredienti alimentari (di seguito «la domanda»).
In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il 19 dicembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole, in cui ha concluso che, qualora il polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 dovesse sostituire il polline derivante da granturco non GM come alimento o negli alimenti, la modificazione genetica del granturco MON 810 non rappresenterebbe un rischio supplementare per la salute.
Il parere dell’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti.
Tenuto conto di tali considerazioni, è opportuno rilasciare l’autorizzazione per il polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 quale alimento e ingrediente alimentare o negli alimenti e ingredienti alimentari.
Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati2, a ogni organismo geneticamente modificato (di seguito «OGM») va assegnato un identificatore unico.
In base al parere dell’EFSA, per l’etichettatura degli alimenti e degli ingredienti alimentari prodotti con polline ottenuto a partire dal granturco della linea MON 810, non risultano necessari requisiti specifici diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Le disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti per alimenti ottenuti a partire da OGM sono stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE3. È opportuno che tutte le informazioni pertinenti che concernono l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.
Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato d’appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810, di cui all’allegato, punto b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.
Art. 2 Autorizzazione
Il polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810, quale alimento e ingrediente alimentare e negli alimenti e ingredienti alimentari, è autorizzato ai fini previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
Art. 3 Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».
Art. 4 Registro comunitario
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 5 Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.
Art. 6 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 7 Destinatario
Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione