Decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2013) 7281] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2013/643/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ed abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20022 (in prosieguo «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84,
Ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione3 (in prosieguo «i regolamenti di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che enuncia gli elementi essenziali dell’iniziativa comportante la spesa, adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La decisione 2009/470/CE del Consiglio stabilisce le modalità del contributo finanziario dell’Unione ad azioni veterinarie specifiche, comprensive degli interventi d’emergenza. Al fine di sostenere la tempestiva eradicazione della febbre catarrale degli ovini, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di tale decisione fissa una serie di norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione4 fissa una serie di norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento fissa delle norme sulle spese ammissibili al contributo finanziario dell’Unione.
La decisione 2008/655/CE della Commissione5 ha accordato un contributo finanziario dell’Unione a favore di misure d’emergenza per combattere la febbre catarrale in Spagna nel 2007 e nel 2008.
Il data 14 aprile 2009, la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni definitive sono state comunicate alla Spagna con lettere datate 26 dicembre 2012 e 9 luglio 2013. L’accordo delle autorità spagnole è pervenuto in data 4 settembre 2013.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente messe in atto e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
Le autorità spagnole hanno adempiuto pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Date tali premesse, l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili, sostenute per l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008, deve essere fissato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2008/655/CE.
Sono già state corrisposte una prima rata pari a 8000000,00 di EUR, una seconda pari a 17000000,00 di EUR e una terza pari a 15000000,00 di EUR.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008 è fissato a 41158940,11 EUR. Esso costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.
Art. 2
Visto che il contributo totale dell’Unione ammonta a 41158940,11 EUR, il saldo del contributo finanziario che resta da pagare è pari a 1158940,11 EUR.
Art. 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione