Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2013 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici nel 2014 [notificata con il numero C(2013) 7289] (2013/653/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1, in particolare l’articolo 66,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio2 («il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, tra l’altro, le procedure che disciplinano un finanziamento dell’Unione al fine di adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all’incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la salute pubblica, in altri agenti.
L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva stabilisce che la Commissione fissi norme dettagliate per l’attuazione della sorveglianza della resistenza agli antimicrobici.
Diversi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e rapporti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e dall’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) richiedono una sorveglianza armonizzata della resistenza antimicrobica (AMR) nei batteri zoonotici e commensali, presenti in animali o prodotti alimentari. Di conseguenza la Commissione ha stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE4, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/99/CE, norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica armonizzate dell’AMR che devono essere effettuate dagli Stati membri.
Tale sorveglianza armonizzata deve essere eseguita in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, volto a garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento, tenendo conto dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi o degli alimenti, con l’uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute e sul benessere degli animali.
Per agevolare l’attuazione rapida e senza intoppi di tale sorveglianza l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente gli Stati membri che la effettuano al livello più opportuno, secondo quanto stabilito all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/20125, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che determini gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che sia adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione.
La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati a norma della presente decisione di esecuzione e della decisione di esecuzione 2013/652/UE e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione di esecuzione.
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione vanno espresse in euro e deve essere fissato il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
L’Unione contribuisce al finanziamento dei costi sostenuti dagli Stati membri per la sorveglianza armonizzata della resistenza agli antimicrobici effettuata a norma della decisione di esecuzione 2013/652/UE su campioni di pollame prelevati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, per un importo massimo complessivo di 1407585 EUR da finanziare dalla linea 17 04 07 01.
Art. 2 Costi ammissibili
Il contributo finanziario dell’Unione:
a) copre il 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per la sorveglianza di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/652/UE, effettuata dall’autorità competente;
b) non deve superare i seguenti importi:
i) 8 EUR per i costi del personale per il prelievo di campioni di intestino cieco;
ii) 11 EUR per l’isolamento e l’identificazione di E. coli;
iii) 21,5 EUR per l’isolamento e l’identificazione di Campylobacter;
iv) 15 EUR per test di suscettibilità antimicrobica (AST) di ogni isolato di Salmonella o di E. coli;
v) 15 EUR per AST di ogni isolato di Campylobacter;
vi) 17,5 EUR per la caratterizzazione e la classificazione degli isolati di Salmonella o E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;
vii) 22 EUR per la sierotipizzazione della Salmonella;
viii) gli importi massimi indicati nell’allegato I;
c) Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.
Art. 3 Regole di ammissibilità
1. Il contributo dell’Unione è soggetto alle condizioni seguenti:
a) entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri forniscono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di tale compito dalla Commissione europea, una relazione tecnica che comprende almeno le informazioni richieste nella parte B dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/652/UE;
b) entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all’allegato III della presente decisione. Per essere ammissibili al finanziamento, le spese sostenute devono essere state pagate prima della presentazione della domanda. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla relazione finanziaria sono inviati alla Commissione solo su richiesta.
2. La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’allegato I nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della potenziale perdita finanziaria per l’Unione.
Art. 4 Tasso di conversione applicabile alle spese
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.
Art. 5
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione