diritto.io

Decisione 2013/661/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC1, in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Con sentenze del 6 settembre 2013 nelle cause T-493/102, T-4/11 e T-5/113, T-12/114, T-13/115, T-24/116, T-42/12 e T-181/127, T-57/128 e T-110/129 il Tribunale dell’Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio di inserire Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC e Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC e Iranian Offshore Engineering & Construction Co. dovrebbero essere nuovamente inseriti nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive sulla base di nuove motivazioni relative a ciascuna di esse.

Un’ulteriore entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive e le informazioni identificative relative a un’altra entità soggetta a misure restrittive dovrebbero essere modificate.

A seguito delle sentenza pronunciata dal Tribunale dell’UE nella causa TT-421/1110 Qualitest FZE non è inclusa nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013 Per il Consiglio Il presidente R. Šadžius