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Decisione di esecuzione del Consiglio del 15 novembre 2013 recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2013/679/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 2 aprile 2013, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

La decisione 2007/441/CE del Consiglio2, autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Tale decisione stabilisce altresì che l’uso a fini privati dei veicoli ai quali è stata applicata la limitazione del diritto a detrazione in conformità della decisione stessa non era assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene inoltre definizioni relative ai veicoli e alle spese che rientrano nell’ambito della decisione stessa e un elenco di veicoli che sono esplicitamente esclusi da tale ambito. La decisione 2007/441/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio3, che fissa la data di scadenza al 31 dicembre 2013.

Conformemente all’articolo 6 della decisione 2007/441/CE, l’Italia ha presentato alla Commissione una relazione relativa all’applicazione della stessa, comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dall’Italia indicano che la limitazione al 40 % del diritto a detrazione dell’IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda il rapporto tra utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati. Pertanto, è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2016.

Nel caso in cui l’Italia dovesse chiedere un’ulteriore proroga oltre il 2016, la richiesta, unitamente a una relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2016.

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE4 al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Le misure di deroga previste dalla presente decisione devono cessare all’entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.

La deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’imposta sull’IVA.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2016. Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.»;

  2. 2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2016.»

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Art. 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013 Per il Consiglio Il presidente R. Šadžius