Decisione 2013/668/PESC del Consiglio del 18 novembre 2013 a sostegno delle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nell’ambito della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione.
L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»).
In occasione della sesta e della settima conferenza di revisione della BTWC, svoltesi rispettivamente nel 2006 e nel 2011, l’Unione ha promosso la piena osservanza delle disposizioni della BTWC da parte di tutti gli Stati parti della convenzione e il rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC.
Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/307/PESC1. Tale azione comune è stata attuata con successo dall’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») fino al 31 dicembre 2011.
L’11 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le «Nuove linee d’azione» per il rafforzamento della strategia dell’UE. La sezione IV della strategia dell’Unione illustra il sostegno dell’Unione a favore di un approccio coordinato e complementare ai problemi della biosicurezza e della bioprotezione che garantisca una gestione ottimale segnatamente di rischi e minacce biologici.
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC2 che illustra il sostegno dell’UE a favore dello sviluppo di quadri regolamentari nazionali, in particolare sulla biosicurezza e la bioprotezione.
La settima conferenza di revisione ha riaffermato l’impegno assunto dagli Stati parti di adottare le necessarie misure nazionali previste dagli articoli I, III e IV della BTWC al fine di garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbici o altri agenti biologici o delle tossine nei laboratori e in altre installazioni, anche durante il trasporto, nonché di impedire l’accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione non autorizzata. La conferenza ha inoltre esortato gli Stati parti aventi un’esperienza adeguata nell’adozione di misure giuridiche e amministrative per attuare le disposizioni della BTWC ad assistere gli altri Stati parti che ne facciano richiesta. La conferenza ha incoraggiato siffatta assistenza a livello regionale.
La settima conferenza di revisione ha inoltre osservato, nell’ambito dell’articolo VII della BTWC, che la preparazione a livello nazionale degli Stati parti rafforza le capacità internazionali di risposta a focolai epidemici, compresi quelli dovuti al presunto utilizzo di armi biologiche o tossiniche, nonché di indagine su tali eventi e di mitigazione dei loro effetti.
La settima conferenza di revisione ha incoraggiato gli Stati parti, nell’ambito dell’articolo X della BTWC, a continuare a rafforzare le attuali organizzazioni e reti internazionali, in particolare quelle dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).
Il 15 giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento sanitario internazionale («RSI»). Esso disciplina la circolazione e il controllo delle epidemie di malattie infettive, e la risposta alle stesse, quale ne sia l’origine, e impone agli Stati membri dell’OMS di sviluppare capacità essenziali per quanto riguarda i laboratori e la sorveglianza in materia di sanità pubblica contro le malattie infettive per consentire l’attuazione dell’RSI. Il segretariato dell’OMS è impegnato a sostenere gli Stati membri dell’organizzazione nell’attuare i rispettivi piani nazionali previsti dall’RSI tramite la sede centrale e gli uffici regionali dell’OMS. Il programma di gestione dell’OMS per la riduzione del rischio biologico impartisce direttive su come dovrebbero funzionare i laboratori attraverso orientamenti normativi, workshop e formazioni sulle pratiche di biosicurezza, la bioprotezione nei laboratori e i codici di condotta per una ricerca responsabile nel campo delle scienze della vita. Ha inoltre un ruolo nella definizione degli orientamenti delle Nazioni Unite sul trasporto delle sostanze infettive. A norma dell’RSI i laboratori della sanità pubblica svolgono un ruolo anche nel prepararsi a far fronte alle minacce di tipo biologico, chimico, radiologico e nucleare. Le definizioni di biosicurezza e bioprotezione nei laboratori figurano nel «Manuale di sicurezza nei laboratori», 3a edizione (2004), e in Biorisk management, Laboratory Biosecurity Guidance (2006) dell’OMS.
L’OMS è l’unica agenzia esecutiva dotata dell’esperienza, delle conoscenze approfondite, del personale, della struttura e delle risorse per attuare i progetti e le attività previsti dalla presente decisione del Consiglio.
La Commissione è incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo finanziario dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica agli elementi pertinenti della strategia dell’UE, l’Unione contribuisce all’esecuzione delle decisioni adottate dagli Stati parti nella settima conferenza di revisione della BTWC con i seguenti obiettivi:
garantire la sicurezza e la protezione di agenti microbici o altri agenti biologici o tossine nei laboratori e in altre installazioni, se del caso anche durante il trasporto, al fine di impedire l’accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione non autorizzata,
promuovere le pratiche di riduzione del rischio biologico e le attività di sensibilizzazione, ivi incluse la biosicurezza, la bioprotezione, la bioetica e la preparazione contro l’uso improprio deliberato di agenti biologici e tossine, grazie alla cooperazione internazionale in questo settore.
2.
I progetti che corrispondono alle misure previste dalla strategia dell’UE sono quelli volti:
alla promozione della gestione del rischio biologico nei laboratori tramite attività di sensibilizzazione a livello nazionale e regionale,
allo sviluppo di strategie nazionali di gestione del rischio biologico nei laboratori per contrastare i rischi biologici (modello dimostrativo per i paesi).
Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’OMS, che agisce sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’OMS.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1727000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’OMS. L’accordo di finanziamento prevede che l’OMS assicuri al contributo dell’Unione la visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’OMS, sulla cui base il Consiglio effettua la propria valutazione. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua adozione se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton