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Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

L’Unione si è prefissata l’obiettivo di diventare un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020, ponendo in essere una serie di politiche e di azioni intese a renderla un’economia efficiente nell’uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio4.

I programmi di azione per l’ambiente susseguitisi dal 1973 hanno formato il quadro per l’azione dell’Unione in materia ambientale.

Il Sesto programma di azione per l’ambiente5 (6o PAA) si è concluso nel luglio 2012, ma molte delle misure e delle azioni avviate nell’ambito di quel programma sono tuttora in via di realizzazione.

La valutazione finale del 6o PAA ha concluso che il programma ha recato benefici all’ambiente e ha delineato un orientamento strategico generale per la politica ambientale. Nonostante questi risultati positivi, persistono tendenze non sostenibili nei quattro settori prioritari indicati nel 6o PAA: cambiamenti climatici; natura e biodiversità; ambiente, salute e qualità della vita; nonché risorse naturali e rifiuti.

La valutazione finale del 6o PAA ha evidenziato alcune carenze. Il conseguimento degli obiettivi fissati nel Settimo programma di azione per l’ambiente (7o PAA) richiede pertanto il pieno impegno degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione competenti e la volontà di assumersi la responsabilità per la realizzazione dei vantaggi previsti dal programma.

Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente, intitolata «L’ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2010» (SOER 2010), restano ancora da affrontare grandi sfide in materia di ambiente e si avranno gravi ripercussioni se non si farà nulla per raccoglierle.

Le tendenze e le sfide sistemiche a livello mondiale, inerenti alle dinamiche demografiche, all’urbanizzazione, alle malattie e pandemie, alle trasformazioni tecnologiche in via di accelerazione e ad una crescita economica non sostenibile, rendono ancora più complicato affrontare le sfide ambientali e conseguire uno sviluppo sostenibile a lungo termine. Per assicurare la prosperità dell’Unione nel lungo periodo è necessario intraprendere ulteriori azioni che permettano di affrontare tali sfide.

È indispensabile che gli obiettivi prioritari dell’Unione per il 2020 siano fissati in linea con una chiara visione di lungo periodo per il 2050. Ciò creerebbe anche un contesto stabile per gli investimenti sostenibili e la crescita. Il 7o PAA dovrebbe portare avanti le iniziative politiche della strategia Europa 20206, compreso il pacchetto dell’Unione su clima ed energia7, la comunicazione della Commissione su una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20508, la strategia dell’UE per la biodiversità fino al 20209, la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse10, l’iniziativa faro «L’Unione dell’innovazione»11 e la strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

Il 7o PAA dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici già approvati dall’Unione e ad individuare carenze nelle politiche per le quali occorre fissare obiettivi supplementari.

L’Unione si è prefissa di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) nell’Unione di almeno il 20 % entro il 2020 (30 % a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare riduzioni analoghe e che i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente secondo le loro capacità e responsabilità), di portare al 20 % entro il 2020 la quota del consumo energetico proveniente da fonti di energia rinnovabili e di conseguire una riduzione del 20 % nel consumo di energia primaria rispetto ai livelli preventivati, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica12.

L’Unione si è prefissa di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’Unione entro il 2020, ripristinarli nei limiti del possibile e, al tempo stesso, intensificare il contributo dell’Unione per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale13.

L’Unione sostiene l’obiettivo di porre fine alla perdita di copertura boschiva del pianeta entro il 2030 e quello di ridurre la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli del 2008 entro il 202014.

L’Unione si è prefissa di raggiungere un buono stato di tutte le acque unionali entro il 2015, comprese le acque dolci (fiumi, laghi e acque sotterranee), le acque di transizione (estuari e delta) e le acque costiere nel limite di un miglio nautico dalla costa15.

L’Unione si è prefissa di raggiungere un buono stato ecologico di tutte le acque marine dell’Unione entro il 202016.

L’Unione si è prefissa di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente17.

L’Unione si è prefissa di raggiungere, entro il 2020, l’obiettivo di produrre e utilizzare le sostanze chimiche in modo tale da contenere entro livelli minimi gli effetti nocivi rilevanti per la salute umana e l’ambiente18.

L’Unione si è prefissa di proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo l’impatto negativo della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, mediante l’applicazione della seguente gerarchia dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento19.

L’Unione si è prefissa di incoraggiare la transizione verso un’economia verde e di addivenire a una completa dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale20.

L’Unione si è prefissa di realizzare l’obiettivo di un mondo esente dal degrado del suolo nel contesto dello sviluppo sostenibile21.

A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione dei danni causati all’ambiente, in via prioritaria alla fonte, nonché sul principio «chi inquina paga».

L’azione tesa a realizzare gli obiettivi prioritari del 7o PAA dovrebbe essere intrapresa a diversi livelli di governance, in conformità del principio di sussidiarietà.

La collaborazione trasparente con attori non governativi è importante per la buona riuscita del 7o PAA e per il conseguimento degli obiettivi prioritari dello stesso.

La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi nell’Unione non hanno solo implicazioni considerevoli per l’ambiente e per il benessere umano, ma hanno anche un impatto sulle future generazioni e sono onerosi per la società nel suo insieme e in particolare per gli operatori economici dei settori che dipendono direttamente da servizi ecosistemici.

Nell’Unione resta ancora molto da fare per ridurre le emissioni di GES e promuovere un uso più efficiente dell’energia e delle risorse. Così facendo si allenterà la pressione sull’ambiente, si otterrà un aumento della competitività e si verranno a creare nuove fonti di crescita e di occupazione grazie ai risparmi derivanti dall’aumento dell’efficienza, dalla commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita. Al fine di realizzare questo potenziale, occorre che una politica dell’Unione in materia di cambiamenti climatici che persegua un approccio globale riconosca la necessità che tutti i settori dell’economia contribuiscano alla lotta ai cambiamenti climatici.

I problemi e gli impatti ambientali comportano tuttora rischi rilevanti per la salute e il benessere della popolazione, mentre misure volte a migliorare lo stato dell’ambiente possono essere benefiche.

La piena e uniforme attuazione dell’acquis ambientale in tutta l’Unione rappresenta un investimento oculato per l’ambiente, per la salute umana e per l’economia.

La politica ambientale dell’Unione dovrebbe continuare a fondarsi su solide basi cognitive e dovrebbe garantire che le basi scientifiche su cui si basano le decisioni politiche, compresi i casi in ci è stato invocato il principio di precauzione, possano essere meglio comprese a tutti i livelli.

Gli obiettivi ambientali e climatici dovrebbero tradursi in adeguati investimenti e i fondi dovrebbero essere spesi in modo più efficace in linea con tali obiettivi. Occorre incoraggiare l’uso di iniziative pubbliche-private.

L’integrazione ambientale in tutti i pertinenti settori politici è essenziale per allentare le pressioni sull’ambiente determinate dalle politiche e dalle attività condotte in altri settori e per il conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali.

L’Unione è un territorio densamente popolato, in cui oltre il 70 % della sua popolazione vive in zone urbane e periurbane confrontate a specifiche sfide d’ordine ambientale e climatico.

Molte delle sfide ambientali si presentano su scala mondiale e possono essere affrontate soltanto attraverso un approccio d’insieme a livello planetario, mentre altre sono caratterizzate da una spiccata dimensione regionale. Ciò richiede una cooperazione con i paesi partner, tra cui i paesi vicini e i paesi e territori d’oltremare.

È opportuno che il 7o PAA sostenga, in seno all’Unione e a livello internazionale, l’attuazione degli esiti e degli impegni assunti alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio + 20) intesi a trasformare l’economia mondiale in un’economia inclusiva e verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà.

Un’opportuna combinazione di strumenti politici aiuterebbe gli operatori economici e i consumatori ad acquisire una migliore comprensione dell’impatto ambientale delle loro attività e a gestirlo. Tali strumenti politici consistono, tra l’altro, in incentivi economici, strumenti di mercato, obblighi di informazione, nonché in misure e strumenti volontari che impegnano i portatori d’interesse a vari livelli, ad integrazione dei quadri legislativi.

Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel nuovo 7o PAA dovrebbero essere portati avanti secondo i principi della «regolamentazione intelligente»22 e, ove opportuno, sottoposti a una valutazione d’impatto generale.

I progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del 7o PAA dovrebbero essere monitorati, analizzati e valutati sulla base di indicatori concordati.

A norma dell’articolo 192, paragrafo 3, TFUE gli obiettivi prioritari per quanto riguarda la politica dell’Unione in materia ambientale dovrebbero essere fissati in un programma generale d’azione.

Per gli obiettivi prioritari di cui alla presente decisione, nell’allegato sono individuate una serie di misure e di azioni definite dal 7o PAA e finalizzate al conseguimento di tali obiettivi,

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire stabilire un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente che stabilisca obiettivi prioritari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È adottato un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2020 («7o programma di azione per l’ambiente» o «7o PAA»), quale stabilito nell’allegato.

Art. 2

1. Il 7o programma di azione per l’ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:

  1. a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;

  2. b) trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;

  3. c) proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;

  4. d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione;

  5. e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;

  6. f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;

  7. g) migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;

  8. h) migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;

  9. i) aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

2. Il 7o PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte e sul principio «chi inquina paga»,

3. Il 7o PAA contribuisce a un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità della vita e del benessere dei cittadini.

4. Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel 7o PAA sono proposti e realizzati secondo i principi della «regolamentazione intelligente» e, ove opportuno, secondo una valutazione d’impatto generale.

Art. 3

1. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri sono responsabili per l’adozione delle azioni appropriate ai fini della realizzazione degli obiettivi prioritari stabiliti nel 7o PAA. Le azioni sono adottate tenendo in debita considerazione i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

2. Le autorità pubbliche a tutti i livelli attuano il 7o PAA in collaborazione con gli operatori economici, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e i privati cittadini.

Art. 4

1. La Commissione garantisce che l’attuazione degli elementi pertinenti del 7o PAA sia monitorata nel contesto del normale processo di monitoraggio della strategia Europa 2020. Tale processo si basa sugli indicatori dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato dell’ambiente nonché sugli indicatori utilizzati per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e della legislazione esistenti in ambito ambientale e climatico, quali gli obiettivi in materia di clima e di energia, di biodiversità e le tappe miliari per il raggiungimento dell’efficienza nell’uso delle risorse.

2. La Commissione procede anche a una valutazione del 7o PAA. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sulla relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato dell’ambiente e su una consultazione con i soggetti interessati. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata su tale valutazione a tempo debito prima della fine del 7o PAA.

3. Alla luce di detta valutazione e di altri sviluppi politici in materia, la Commissione presenta, se del caso, una proposta relativa a un 8o PAA in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7o PAA e l’8o PAA.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente V. Leškevičius