Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (2014/95/UE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea2,
vista la proposta della Commissione europea,
L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilizzare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilizzazione del Fondo.
La Romania ha presentato una richiesta d'intervento del Fondo in relazione alla siccità e agli incendi boschivi.
La Germania, l’Austria e la Repubblica ceca hanno presentato una richiesta d'intervento del Fondo in relazione alle inondazioni.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea fissato per l’esercizio 2013 è mobilizzata, nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, una somma pari a 400519089 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente V. Leškevičius