Decisione di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2013 concernente l’istituzione del consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea «Indagine sociale europea» (ERIC ESS) (2013/700/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), denominato «Indagine sociale europea» (ESS). Il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera parteciperanno inizialmente all’ERIC ESS in qualità di osservatori.
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato scelto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica di Lituania, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Repubblica di Slovenia e dal Regno di Svezia quale Stato membro ospitante dell’ERIC ESS.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituito un consorzio per l’infrastruttura di ricerca europea «Indagine sociale europea» denominata ERIC ESS.
2. In allegato figura lo statuto dell’ERIC ESS che sarà tenuto aggiornato e pubblicato sul sito web dell’ERIC ESS e presso la relativa sede legale.
3. Gli elementi essenziali dello statuto dell’ERIC ESS le cui eventuali modifiche, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono subordinate all’approvazione della Commissione, sono contenuti agli articoli 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso