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Decisione di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2013 relativa all’istituzione del consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca «Infrastruttura di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari» (ERIC BBMRI) (2013/701/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta, il Regno dei paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno chiesto alla Commissione di istituire il BBMRI sotto la forma di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC BBMRI). Il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia parteciperanno all’ERIC BBMRI in qualità di osservatori.

La Repubblica d’Austria è stata scelta dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia per fungere da Stato membro ospitante dell’ERIC BBMRI.

Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. È istituito il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca «Infrastruttura di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari» denominato ERIC BBMRI.

2. Gli statuti del BBMRI-ERIC sono stabiliti all’allegato. Tali statuti sono mantenuti aggiornati e pubblicati sul sito web dell’ERIC BBMRI e presso la sua sede legale.

3. Gli elementi fondamentali degli statuti dell’ERIC BBMRI, per modificare i quali è necessaria l’approvazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19 e 24.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso