Decisione del Consiglio del 25 novembre 2013 concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian (2013/695/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
La dichiarazione comune rilasciata in occasione del vertice di Varsavia del 30 settembre 2011 sul partenariato orientale attesta il sostegno politico al rafforzamento della mobilità dei cittadini mediante la liberalizzazione del regime dei visti e l’intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.
Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell’Azerbaigian su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato il 29 luglio 2013.
È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio1; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio2; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013 Per il Consiglio Il presidente D. Pavalkis