Decisione 2013/698/PESC del Consiglio del 25 novembre 2013 a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza in cui venivano identificate cinque sfide di fondo cui l’Unione è confrontata: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della produzione, del trasferimento e della circolazione illegali delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono centrali per quattro delle cinque sfide. Esse alimentano l’insicurezza nell’Africa subsahariana, in Medio Oriente e in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione post bellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza.
Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illegali di SALW e relative munizioni («strategia dell’UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l’azione dell’UE nel settore delle SALW. Tale strategia individua nell’Africa il continente più colpito dall’accumulazione e dalla diffusione illegale di SALW. Riconosce inoltre che la problematica del trasferimento di SALW verso l’Africa sub-sahariana non può essere isolata dal problema delle fonti del trasferimento stesso e indica che dovrebbe essere presa in considerazione in particolare la questione dei mezzi di diffusione delle SALW in Africa, compresi intermediazione e trasporto illegali.
La strategia dell’UE sulle SALW asserisce inoltre che l’Unione dovrebbe rafforzare e appoggiare i meccanismi di sorveglianza delle sanzioni e sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni, nonché la promozione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1 attraverso, tra l’altro, la promozione di misure sulla trasparenza.
Con il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell’ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale nel valutare le domande di autorizzazioni di esportazione.
L’8 dicembre 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.
Nel 2007 il partenariato strategico Africa-UE ha definito la prevenzione del commercio illegale e dell’accumulazione eccessiva di SALW un ambito in cui intervenire potenziando la creazione di capacità, il collegamento in rete, la cooperazione e lo scambio di informazioni.
Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione dell’ONU, tutti gli Stati membri dell’ONU hanno ribadito l’impegno a prevenire il traffico illegale di SALW, inclusa la loro diversione verso destinatari non autorizzati, nonché gli impegni contenuti nel programma di azione dell’ONU concernenti la valutazione delle domande di autorizzazioni di esportazione.
Il 2 aprile 2013 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del trattato sul commercio di armi (ATT). L’obiettivo del trattato è stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L’Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell’ONU per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l’ATT, alla sua entrata in vigore, sia quanto più efficace, in particolare riguardo all’attuazione del suo articolo 11.
L’Unione intende pertanto finanziare il meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui sopra,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In vista dell’attuazione della strategia dell’UE sulle SALW e della promozione della pace e della sicurezza, le attività di progetto che saranno sostenute dall’Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
creazione di un sistema mondiale di gestione delle informazioni, accessibile e di facile impiego, sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico («iTrace») al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti e consentire loro di sviluppare strategie e progetti efficaci basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali;
condotta di ricerche sul campo concernenti SALW e altre armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti e inserimento di tutte le prove raccolte nel sistema di gestione delle informazioni,
centralizzazione della documentazione di rilevanza politica esistente sui trasferimenti di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali nel sistema mondiale di gestione delle informazioni, tra cui relazioni nazionali sulle esportazioni di armi, relazioni per paese al registro delle armi convenzionali dell’ONU e al programma di azione dell’ONU sul commercio illegale di SALW, i testi degli strumenti nazionali, regionali e internazionali pertinenti e relazioni sui trasferimenti illegali di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali elaborate dai gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell’ONU, dalle organizzazioni della società civile e dai media internazionali,
aumento della sensibilizzazione sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili dell’iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazioni di armi e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, nonché di assistere i responsabili delle politiche nell’individuazione dei settori prioritari per l’assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace,
stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, inclusi i principali modelli di traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e la distribuzione regionale delle armi e munizioni oggetto di traffico.
L’Unione finanzia il progetto, descritto in dettaglio nell’allegato alla presente decisione.
Art. 2
1. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 2320000 EUR. Il bilancio totale stimato per l’intero progetto è pari a 2416667 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. L’accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013 Per il Consiglio Il presidente D. Pavalkis