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Decisione 2013/685/PESC del Consiglio del 26 novembre 2013 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESCconcernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Con sentenza del 16 settembre 2013 nella causa T-489/102, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio volte a inserire Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd e Valfajr 8th Shipping Line Co. nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

È opportuno inserire nuovamente Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd e Valfajr 8th Shipping Line Co. nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni relative a ciascuna di tali entità.

Le informazioni identificative relative a un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.

A seguito delle sentenze pronunciate dal Tribunale nelle cause T-392/113, T-404/114 e T-63/20125, Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) e Oil Turbo Compressor Co. non sono incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'alleato II della decisione 2010/413/PESC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius