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Decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013 che autorizza l’immissione sul mercato dell’estratto di cresta di gallo in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 8319] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2013/705/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,

In data 8 febbraio 2011 la società Bioiberica SA ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di poter immettere sul mercato l’estratto di cresta di gallo come nuovo ingrediente alimentare.

Il 25 ottobre 2011 l’autorità del Regno Unito competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale nella quale ha concluso che l’estratto di cresta di gallo da utilizzare in determinati prodotti alimentari ai livelli proposti dal richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Il 10 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Sono state in particolare sollevate obiezioni concernenti le specifiche e la possibile allergenicità del prodotto.

Il 22 maggio 2012 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un’ulteriore valutazione dell’estratto di cresta di gallo come ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

In data 31 maggio 2013 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sull’estratto di cresta di gallo2, nel quale ha concluso che detto estratto è sicuro per gli usi e ai livelli d’uso proposti.

Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli d’uso proposti, l’estratto di cresta di gallo soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’estratto di cresta di gallo quale definito e precisato nell’allegato I può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell’allegato II.

Art. 2

La denominazione autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che contengono estratto di cresta di gallo è «estratto di cresta di gallo» o «estratto di cresta di galletto».

Art. 3

La società Bioiberica SA, Plaça Francesc Macià, 7. 8B, 08029 Barcelona, Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione