Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici con riguardo alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (2013/756/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
I negoziati sulla revisione dell’accordo OMC sugli appalti pubblici («AAP 1994») sono stati avviati nel gennaio 1999 ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), dell’AAP 1994.
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito dall’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Nel contesto di tali negoziati, il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno raggiunto un accordo sul protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («protocollo») e su sette decisioni che il comitato per gli appalti pubblici dovrà adottare per iniziare ad applicare determinate disposizioni del protocollo immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Tali decisioni sono le seguenti: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali (in prosieguo collettivamente: «decisioni»).
La procedura per conferire efficacia all’accordo raggiunto il 30 marzo 2012 prevede che il comitato per gli appalti pubblici, alla prima riunione successiva all’entrata in vigore del protocollo, adotti una decisione di conferma dell’adozione delle decisioni e della rispettiva entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo.
Nella misura in cui le decisioni agevolano l’attuazione dei principi dell’AAP 1994 riveduto e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione agevolerà l’ulteriore apertura degli appalti pubblici.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni di applicazione di determinate disposizioni del protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di confermare l’adozione di quanto segue:
i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo;
ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro;
iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI;
iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici;
v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili;
vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti;
vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali,
e di convenirne l’entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’AAP 1994.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente E. Gustas