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Decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia, sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (2014/7/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,1 riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione («il protocollo»).

I negoziati si sono conclusi.

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Georgia di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente all'Unione di dare accesso all'assistenza, in particolare di tipo finanziario, in conformità ai programmi dell'Unione. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione, i cui pertinenti atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Georgia. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio di poteri, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma a nome dell'Unione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione («il protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Art. 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma2, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente D. A. Barakauskas