Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2013 concernente un contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle a Cipro nel 2013 [notificata con il numero C(2013) 8560] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2013/724/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli.
La direttiva 92/66/CEE del Consiglio2 stabilisce misure che in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle devono essere immediatamente applicate e con urgenza dagli Stati membri per impedire l’ulteriore diffusione del virus.
A norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle.
L’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione.
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore degli interventi d’urgenza per eradicare la malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione4.
Alcuni focolai di malattia di Newcastle sono stati registrati a Cipro. Per combattere tali focolai, Cipro ha adottato misure a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio.
Le autorità cipriote hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.
Le autorità cipriote hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.
In questa fase, non è possibile determinare l’importo esatto del contributo finanziario dell’Unione, poiché le informazioni fornite relative ai costi di indennizzo e alle spese operative sono delle stime.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Contributo finanziario dell’Unione a Cipro
1. Cipro beneficia di un contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi sostenuti nel 2013 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la malattia di Newcastle a Cipro, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
Art. 2 Modalità di pagamento
È versata a Cipro una prima quota di 250000 EUR, per quanto riguarda il 2013, nel quadro del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Art. 3 Destinatario
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione