Decisione 2013/729/PESC del Consiglio del 9 dicembre 2013 che modifica la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/34/PESC1 che istituisce una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).
Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/87/PESC2 relativa all'avvio di EUTM Mali.
È opportuno dotare EUTM Mali di una cellula di progetto incaricata della gestione dei progetti a sostegno dei suoi obiettivi.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/34/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella decisione 2013/34/PESC è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis Cellula di progetto 1. EUTM Mali dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato della missione e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni di EUTM Mali in modo coerente In tal caso il comandante della missione dell’UE conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell'utilizzo dei fondi di tali Stati. 3. Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente A. Pabedinskienė