Decisione 2013/730/PESC del Consiglio del 9 dicembre 2013 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza in cui venivano individuate cinque sfide di fondo cui l'Unione è confrontata: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della produzione, del trasferimento e della circolazione illeciti delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono centrali per quattro delle cinque sfide: alimentano l'insicurezza nell'Europa sudorientale, nelle regioni limitrofe e in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione post-bellica, in tal modo generando una grave minaccia per la pace e la sicurezza.
Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti SALW e relative munizioni (la «strategia»), che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW. Tale strategia individua nei Balcani e nell'Europa sudorientale le regioni particolarmente colpite dall’accumulazione e dalla diffusione eccessive di SALW. Stabilisce che l'Unione presterà un'attenzione prioritaria all'Europa centrale e orientale e sottolinea, con specifico riferimento ai Balcani, che il sostegno a un multilateralismo efficace e alle iniziative regionali pertinenti costituirà uno strumento efficace per la sua attuazione. Promuove inoltre specificamente la necessità di partecipare allo sforzo di ridurre le scorte delle SALW in eccedenza in Europa orientale derivanti dalla guerra fredda.
Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione delle Nazioni Unite»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illecito di SALW ed hanno incoraggiato misure atte a potenziare ulteriormente il ruolo efficace che le organizzazioni regionali e subregionali possono svolgere nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite e dello strumento internazionale che permetta agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali («strumento internazionale per il rintracciamento»).
Il Centro dell’Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), istituito nel 2002 a Belgrado e operante sotto il mandato congiunto del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del Consiglio di cooperazione regionale (succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale), assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllo e nella riduzione della diffusione e dell'uso illecito di SALW e relative munizioni, e contribuisce così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e nell'Europa orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà del flusso transfrontaliero di armi.
L’Unione ha già dato sostegno al SEESAC in passato con la decisione 2002/842/PESC del Consiglio, prorogata e modificata dalle decisioni del Consiglio 2003/807/PESC1 e 2004/791/PESC del 22 novembre 20042. Più di recente l'Unione ha dato sostegno alle attività del SEESAC relative al controllo delle armi tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio3.
L'Unione intende finanziare un ulteriore progetto del SEESAC sulla riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro SALW e relative munizioni nell'Europa sudorientale per continuare a contribuire alla riduzione del rischio del loro commercio illegale al fine di realizzare gli obiettivi summenzionati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
In vista dell'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, e della promozione della pace e della sicurezza, le attività di progetto per la riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti SALW e relative munizioni nell'Europa sudorientale che saranno sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
rendere più sicure le scorte di SALW e relative munizioni nell'Europa sudorientale;
ridurre le scorte disponibili di SALW e relative munizioni attraverso attività di distruzione nell'Europa sudorientale;
migliorare la marchiatura e il rintracciamento fornendo sostegno alla creazione di sistemi elettronici di registrazione e tracciatura delle armi nell'Europa sudorientale o al potenziamento di quelli esistenti;
potenziare i controlli sulle SALW e relative munizioni promuovendo e agevolando la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni e la sensibilizzazione tramite una più stretta cooperazione regionale nell'Europa sudorientale;
sostenere la raccolta di SALW, dispositivi esplosivi, ordigni e relative munizioni illegali detenuti dalla popolazione dei paesi dell'Europa sudorientale.
L'Unione finanzia il progetto descritto in dettaglio nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 5127650 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero programma è pari a 14335403 EUR. Il programma è cofinanziato dall'Unione, dal Ministero degli affari esteri del Regno di Norvegia e dal beneficiario.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dal SEESAC. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente A. Pabedinskienė