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Decisione del Consiglio del 9 dicembre 2013 relativa alla firma, per conto dell’Unione europea, del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (2013/744/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83 e l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 22 ottobre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nel contesto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), una convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo (FCTC) e i relativi protocolli. Tale autorizzazione è stata modificata dal Consiglio il 21 aprile 2001 e, il 20 dicembre 2007, in riferimento al protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco (in appresso «protocollo»). I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e si sono positivamente conclusi con l’adozione del protocollo in occasione della quinta conferenza delle parti contraenti della FCTC dell’OMS il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea).

La conclusione della FCTC è stata approvata per conto della Comunità con la decisione 2004/513/CE del Consiglio1; tale approvazione è necessaria affinché l’Unione possa diventare parte contraente del protocollo.

Il protocollo rappresenta un importante contributo agli sforzi internazionali mirati all’eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti del tabacco, che costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo.

Il protocollo stabilisce gli obblighi per le parti contraenti concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Pertanto dette disposizioni rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Dal momento che il protocollo contempla questioni che rientrano nella competenza dell’Unione, è opportuno che lo stesso protocollo sia firmato per conto dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Firmando il protocollo, l’Unione non eserciterà una competenza concorrente; pertanto gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su norme comuni o non ne modificano la portata.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

In parallelo con la presente decisione verrà separatamente adottata una decisione2 relativa alla firma, a nome dell’Unione, del protocollo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia, con riserva della conclusione di detto protocollo3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente A. Pabedinskienė