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Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2013 recante modifica del suo regolamento interno (2013/746/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio1,

L'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio (il «regolamento interno»).

L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1 di detto allegato.

È pertanto opportuno adattare di conseguenza il regolamento interno per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 ottobre 2014.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, la popolazione totale di ciascuno Stato membro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 80523,7 Francia 65633,2 Regno Unito 63730,1 Italia 59685,2 Spagna 46704,3 Polonia 38533,3 Romania 20057,5 Paesi Bassi 16779,6 Belgio 11161,6 Grecia 11062,5 Repubblica ceca 10516,1 Portogallo 10487,3 Ungheria 9908,8 Svezia 9555,9 Austria 8451,9 Bulgaria 7284,6 Danimarca 5602,6 Finlandia 5426,7 Slovacchia 5410,8 Irlanda 4591,1 Croazia 4262,1 Lituania 2971,9 Slovenia 2058,8 Lettonia 2023,8 Estonia 1324,8 Cipro 865,9 Lussemburgo 537,0 Malta 421,4 Totale 505572,5 soglia (62 %) 313455,0».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente R. Šadžius