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Decisione di esecuzione della Commissione del 13 dicembre 2013 che approva taluni programmi modificati per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2013, che modifica la decisione n. 2008/897/CE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali per il 2009 e gli anni successivi e che modifica la decisione n. 2012/761/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2013) 8891] (2013/766/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi a malattie animali e zoonosi.

La decisione 2008/341/CE della Commissione2 dispone che, per essere approvati nel quadro dell’azione finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti all’allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato della suddetta decisione 2008/341/CE.

La decisione 2008/897/CE della Commissione3 ha approvato il programma tedesco per l’eradicazione del virus erpetico della carpa koi (KHV) per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

La decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione4 approva taluni programmi nazionali per il 2013 e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

La Spagna e la Grecia hanno presentato un programma modificato per la lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica nelle popolazioni di pollame. La Germania ha presentato un programma modificato per l’eradicazione del virus erpetico della carpa koi. La Grecia ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della brucellosi di ovini e caprini. L’Ungheria e la Romania hanno presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia.

La Commissione ha esaminato questi programmi modificati dal punto di vista sia veterinario che finanziario. Essi sono conformi alla pertinente normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell’allegato della decisione 2008/341/CE. Essi devono pertanto essere approvati.

La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per finanziare tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l’anno 2013, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

Il contributo finanziario dell’Unione per alcuni programmi nazionali va pertanto adeguato. Per ottimizzare l’impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell’ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni sanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

Tale esercizio di riassegnazione rende necessario apportare numerose modifiche a taluni contributi finanziari dell’Unione previsti dalla decisione di esecuzione 2012/761/UE. Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare l’intera gamma dei contributi finanziari dell’Unione ai programmi approvati per il 2013 interessati da tali modifiche.

Inoltre, l’esperienza recente dimostra che eseguire alla lettera l’articolo 13, paragrafo 3 della decisione di esecuzione 2012/761/UE potrebbe portare a risultati non equi. Tale disposizione va quindi soppressa.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/761/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Approvazione dei programmi modificati di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica presentati dalla Spagna e dalla Grecia

Il programma modificato di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica nelle popolazioni di pollame presentato dalla Spagna il 26 dicembre 2012 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il programma modificato di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica nelle popolazioni di pollame presentato dalla Grecia il 24 ottobre 2013 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Art. 2 Approvazione del programma modificato per l’eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentato dalla Grecia

Il programma modificato relativo alla brucellosi ovina e caprina presentato dalla Grecia il 29 luglio 2013 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Art. 3 Approvazione dei programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dall’Ungheria e dalla Romania

I programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dall’Ungheria il 1o ottobre 2013 e dalla Romania il 30 ottobre 2013 sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Art. 4 Modifica della decisione 2008/897/CE

L’articolo 16 della decisione 2008/897/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Malattie degli animali d’acquacoltura Il programma pluriennale di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Il programma di eradicazione del virus erpetico della carpa koi (KHV) presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.»

Art. 5 Modifiche alla decisione di esecuzione 2012/761/UE

La decisione di esecuzione 2012/761/UE è modificata come segue:

  1. 1) nell’articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 3440000 EUR per la Spagna; ii) 100000 EUR per la Croazia; iii) 2000000 EUR per l’Italia; iv) 940000 EUR per il Portogallo; v) 800000 EUR per il Regno Unito.»;

  2. 2) nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello»;

  3. 3) nell’articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 12000000 EUR per l’Irlanda; ii) 13390000 EUR per la Spagna; iii) 400000 EUR per la Croazia; iv) 4000000 EUR per l’Italia; v) 2230000 EUR per il Portogallo; vi) 31900000 EUR per il Regno Unito.»;

  4. 4) nell’articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 8200000 EUR per la Spagna; ii) 3380000 EUR per l’Italia; iii) 170000 EUR per Cipro; iv) 1760000 EUR per il Portogallo.»;

  5. 5) nell’articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non deve superare 1740000 EUR»;

  6. 6) nell’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non deve superare i seguenti importi: i) 9000 EUR per il Belgio; ii) 11000 EUR per la Bulgaria; iii) 5000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 86000 EUR per la Germania; v) 10000 EUR per l’Irlanda; vi) 78000 EUR per la Grecia; vii) 1200000 EUR per la Spagna; viii) 650000 EUR per l’Italia; ix) 10000 EUR per la Lettonia; x) 10000 EUR per la Lituania; xi) 2000 EUR per il Lussemburgo; xii) 3000 EUR per l’Ungheria; xiii) 10000 EUR per Malta; xiv) 10000 EUR per i Paesi Bassi; xv) 10000 EUR per l’Austria; xvi) 50000 EUR per la Polonia; xvii) 145000 EUR per il Portogallo; xviii) 130000 EUR per la Romania; xix) 18000 EUR per la Slovenia; xx) 40000 EUR per la Slovacchia; xxi) 10000 EUR per la Finlandia.»;

  7. 7) nell’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 910000 EUR per il Belgio; ii) 30000 EUR per la Bulgaria; iii) 810000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 90000 EUR per la Danimarca; v) 790000 EUR per la Germania; vi) 10000 EUR per l’Estonia; vii) 160000 EUR per l’Irlanda; viii) 970000 EUR per la Grecia; ix) 1760000 EUR per la Spagna; x) 1210000 EUR per la Francia; xi) 200000 EUR per la Croazia; xii) 3520000 EUR per l’Italia; xiii) 60000 EUR per Cipro; xiv) 200000 EUR per la Lettonia; xv) 10000 EUR per il Lussemburgo; xvi) 950000 EUR per l’Ungheria; xvii) 40000 EUR per Malta; xviii) 2940000 EUR per i Paesi Bassi; xix) 640000 EUR per l’Austria; xx) 2900000 EUR per la Polonia; xxi) 25000 EUR per il Portogallo; xxii) 460000 EUR per la Romania; xxiii) 10000 EUR per la Slovenia; xxiv) 450000 EUR per la Slovacchia; xxv) 60000 EUR per il Regno Unito.»;

  8. 8) nell’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non deve superare i seguenti importi: i) 200000 EUR per la Bulgaria; ii) 950000 EUR per la Germania; iii) 100000 EUR per la Croazia; iv) 224000 EUR per l’Ungheria; v) 1100000 EUR per la Romania; vi) 25000 EUR per la Slovenia; vii) 400000 EUR per la Slovacchia.»;

  9. 9) nell’articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non deve superare 1060000 EUR.»;

  10. 10) nell’articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non deve superare 1400000 EUR.»;

  11. 11) nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) 0,5 EUR per volatile domestico sottoposto a campionamento.»;

  12. 12) nell’articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 24000 EUR per il Belgio; ii) 9000 EUR per la Bulgaria; iii) 14000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 53000 EUR per la Danimarca; v) 135000 EUR per la Germania; vi) 62000 EUR per l’Irlanda; vii) 8000 EUR per la Grecia; viii) 67000 EUR per la Spagna; ix) 108000 EUR per la Francia; x) 40000 EUR per la Croazia; xi) 1300000 EUR per l’Italia; xii) 4000 EUR per Cipro; xiii) 13000 EUR per la Lettonia; xiv) 5000 EUR per la Lituania; xv) 6000 EUR per il Lussemburgo; xvi) 61000 EUR per l’Ungheria; xvii) 8000 EUR per Malta; xviii) 154000 EUR per i Paesi Bassi; xix) 30000 EUR per l’Austria; xx) 70000 EUR per la Polonia; xxi) 14000 EUR per il Portogallo; xxii) 350000 EUR per la Romania; xxiii) 29000 EUR per la Slovenia; xxiv) 16000 EUR per la Slovacchia; xxv) 25000 EUR per la Finlandia; xxvi) 30000 EUR per la Svezia; xxvii) 100000 EUR per il Regno Unito.»;

  13. 13) nell’articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 290000 EUR per il Belgio; ii) 360000 EUR per la Bulgaria; iii) 380000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 300000 EUR per la Danimarca; v) 4700000 EUR per la Germania; vi) 60000 EUR per l’Estonia; vii) 1300000 EUR per l’Irlanda; viii) 1700000 EUR per la Grecia; ix) 3000000 EUR per la Spagna; x) 10900000 EUR per la Francia; xi) 3600000 EUR per l’Italia; xii) 230000 EUR per la Croazia; xiii) 950000 EUR per Cipro; xiv) 80000 EUR per la Lettonia; xv) 435000 EUR per la Lituania; xvi) 50000 EUR per il Lussemburgo; xvii) 790000 EUR per l’Ungheria; xviii) 25000 EUR per Malta; xix) 1000000 EUR per i Paesi Bassi; xx) 500000 EUR per l’Austria; xxi) 2600000 EUR per la Polonia; xxii) 1000000 EUR per il Portogallo; xxiii) 1400000 EUR per la Romania; xxiv) 160000 EUR per la Slovenia; xxv) 220000 EUR per la Slovacchia; xxvi) 160000 EUR per la Finlandia; xxvii) 210000 EUR per la Svezia; xxviii) 2520000 EUR per il Regno Unito.»;

  14. 14) nell’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) non deve superare i seguenti importi: i) 1650000 EUR per la Bulgaria; ii) 1500000 EUR per la Grecia; iii) 620000 EUR per l’Estonia; iv) 190000 EUR per l’Italia; v) 2200000 EUR per la Lituania; vi) 1080000 EUR per l’Ungheria; vii) 7240000 EUR per la Polonia; viii) 2300000 EUR per la Romania; ix) 810000 EUR per la Slovenia; x) 380000 EUR per la Slovacchia.»;

  15. 15) nell’articolo 12, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non deve superare i seguenti importi: i) 1500000 EUR per la Lettonia; ii) 400000 EUR per la Finlandia.»;

  16. 16) nell’articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso.

Art. 6 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione