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Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2013 che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 9184] (I testi in lingua neerlandese, inglese, francese, tedesca, italiana, polacca, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede) (2013/807/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 10, paragrafo 1,

A norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione conferma oppure modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità dell’articolo 4 del regolamento.

Per gli anni civili 2012 e 2013 gli obiettivi per le emissioni specifiche non sono vincolanti, pertanto occorre che la Commissione stabilisca obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi indicativi serviranno da indicatori dell’impegno richiesto ai costruttori per conseguire l’obiettivo vincolante nel 2014, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori per il 2012 e il 2013 conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 e tenere conto del 70 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati in tali anni.

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell’allegato II, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri.

Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione a più fasi, l’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, parte B, punto 7, prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base. In attesa di poter applicare la procedura di determinazione delle emissioni di CO2 per questa categoria di veicoli conformemente alle disposizioni dell’allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione2, è opportuno che quest’ultima calcoli l’obiettivo per le emissioni specifiche per i costruttori del veicolo di base utilizzando la massa in ordine di marcia del veicolo completo come definita nel regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e che utilizzi le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, secondo comma, di tale regolamento.

Le serie completa di dati per tutti gli Stati membri è stata messa a disposizione della Commissione entro fine marzo 2013. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

Va osservato che diversi Stati membri nel quadro dei loro attuali sistemi di monitoraggio non sono stati in grado di distinguere tra veicoli commerciali leggeri completi e completati. Di conseguenza occorre che i dati del 2012 relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi siano considerati incompleti in relazione al monitoraggio dei veicoli oggetto di omologazione in più fasi. Al fine di garantire un monitoraggio completo e accurato delle emissioni di CO2 e dei dati tecnici relativi, in particolare, ai veicoli costruiti in più fasi, è necessario adeguare i sistemi di monitoraggio a livello di Unione e di Stati membri. Pertanto, occorre che i valori finali confermati nella presente decisione non siano considerati pienamente rappresentativi delle prestazioni in termini di emissioni di CO2 del nuovo parco auto del 2012.

Il 18 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori sui veicoli commerciali leggeri e ha notificato a 60 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2012 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. Quattro costruttori hanno notificato alla Commissione di aver accettato i dati preliminari senza correzioni, mentre ventiquattro costruttori hanno notificato errori.

Nel caso dei 36 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi.

Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore per le emissioni di CO2 e per i valori di massa in tali registrazioni.

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall’obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche sottratti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare lo scostamento dall’obiettivo del costruttore.

Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2012, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all’anno civile 2012 conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 8, paragrafo 6, figurano nell’allegato della presente decisione.

I valori di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 10, paragrafo 1, punti da a) a e), relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi e a ciascun raggruppamento di costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all’anno civile 2012 figurano altresì nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Sono destinatarie della presente decisione le società seguenti di singoli costruttori:

  1. 1. AUDI AG Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germany

  2. 2. AUTOMOBILES CITROEN 6 rue Fructidor 75017 Paris France

  3. 3. AUTOMOBILES DANGEL 5 Rue Du Canal 68780 Sentheim France

  4. 4. AUTOMOBILES PEUGEOT 75 avenue de la Grande Armée 75016 Paris France

  5. 5. AZURE DYNAMICS Unit 10 The IO Centre, Whittle Way, Arlington Business Park Gunnels Wood Road Stevenage SG1 2BD United Kingdom

  6. 6. AVTOVAZ Rappresentata nell’UE da: LADA France SAS 13, Route Nationale 10, 78310 Coignières, France

  7. 7. BLU CAR S.R.L Via Adua, 58 D/E I-25034 ORZINUOVI (BS) Italia

  8. 8. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Petuelring 130 80788 München, Germany

  9. 9. BMW M GmbH Petuelring 130 80788 München Germany

  10. 10. CHRYSLER GROUP LLC Bundesstraße 83 8071 Dörfla bei Graz Austria

  11. 11. AUTOMOBILE DACIA SA Uzinei Street 1 – Mioveni 115400 Arges Roumanie

  12. 12. DAIHATSU MOTOR CO LTD 1-1, Daihatsu-Cho Ikeda City, Osaka 563-865 Japan

  13. 13. DAIMLER AG Mercedesstr 137/1 70327 Zimmer 229 Stuttgart, HPC F403 Germany

  14. 14. DONGFENG MOTOR CORPORATION Giotti Victoria Srl Via Pisana 11/A 50021 Barberino Val D’ Elsa (Florence) Italy

  15. 15. DR MOTOR COMPANY SRL SS 85 Venafrana, km 37,500 86070 Macchia d’Isernia Italy

  16. 16. ERKE EQUIPAMENTO PARA VEHICULOS SA. Ibaiondo Poligonoa, 3(Orbegozo) Hernani (20120), GIPUZKOA, Spain

  17. 17. FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA c.so Settembrini 40 Gate 8 Building 5 Room A8N 10135 Torino Italy

  18. 18. FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED Neihl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Köln Germany

  19. 19. FORD MOTOR COMPANY Neihl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Köln Germany

  20. 20. FORD WERKE GmbH Neihl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Köln Germany

  21. 21. FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD Leuvensesteenweg 555 B/8 1930 Zaventem Belgium

  22. 22. MITSUBISHI FUSO TRUCK &BUS CORPORATION Rappresentata nell’UE da: DAIMLER AG Mercedesstr 137/1 70327 Zimmer 229 Stuttgart, HPC F403 Germany

  23. 23. GENERAL MOTORS CORPORATION Rappresentata nell’EU da: Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsslesheim Germany

  24. 24. GM KOREA COMPANY Rappresentata nell’UE da: Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsslesheim Germany

  25. 25. ZHEJIANG GONOW AUTO CO. Ltd Rappresentata nell’UE da: Gonow Europe S.R.L. Direzione Generale Via Aurelia, 1250 00166 Roma Italy

  26. 26. GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED Rappresentata nell’UE da: International Motors Limited I.M. House South Drive Coleshill B46 1DF United Kingdom

  27. 27. HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO., Ltd Rappresentata nell’UE da: URSUS S.A. Lublin ul. Frezerów 7 20-952 Lublin Poland

  28. 28. HYUNDAI MOTOR COMPANY Rappresentata nell’UE da: Hyundai Motor Europe GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach Germany

  29. 29. ISUZU MOTORS LIMITED Rappresentata nell’UE da: Isuzu Motors Europe NV Bist 12 2630 Aartselaar Belgium

  30. 30. IVECO SpA Via Puglia 35 10156 Torino Italia

  31. 31. KIA MOTORS CORPORATION Rappresentata nell’UE da: Kia Motors Europe GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt/M Germany

  32. 32. JAGUAR LAND ROVER LIMITED w/10/5 Abbey Road Whitley Coventry CV3 4LF United Kingdom

  33. 33. MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD Legal Department Suzuki Allee 7 64625 Bensheim Germany

  34. 34. MAHINDRA & MAHINDRA LTD Rappresentata nell’UE da: Mahindra Europe Srl Via Cancelliera 35 00040 Ariccia (Roma) Italy

  35. 35. MAZDA MOTOR CORPORATION Rappresentata nell’UE da: Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr 1 61440 Oberursel/Ts Germany

  36. 36. MIA ELECTRIC SAS 45, rue des Pierrières BP 60324 79143 CERIZAY Cedex France

  37. 37. MICRO-VETT SpA Via Gambellara 34 40026 Imola (BO) Italy

  38. 38. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC Rappresentata nell’UE da: Mitsubishi Motors Europe BV MME Op de Baan 8 6121 SG Born The Netherlands

  39. 39. MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME Rappresentata nell’UE da: Mitsubishi Motors Europe BV MME Op de Baan 8 6121 SG Born The Netherlands

  40. 40. MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH Rappresentata nell’UE da: Mitsubishi Motors Europe BV MME Op de Baan 8 6121 SG Born The Netherlands

  41. 41. MULTICAR GmbH (Multicar Zweigwerk der Hako-Werke Gmbh) Hako GmbH Hamburger Str. 209 – 239 23843 Bad Oldesloe Germany

  42. 42. NISSAN INTERNATIONAL SA Cranfield Technology Park Moulsoe Road Cranfield Bedfordshire MK43 OBD United Kingdom

  43. 43. OMCI SRL Via Franchi Maggi 119 20089 Milan Italy

  44. 44. ADAM OPEL AG Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1IPC 39-12 65423 Rüsselsheim Germany

  45. 45. PIAGGIO & C SpA Viale Rinaldo Piaggio, 25 56025 Pontedera (PI) Italy

  46. 46. DR. ING. h.c. F. PORSCHE AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Germany

  47. 47. RENAULT S.A.S Guyancourt 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex France

  48. 48. SANTANA MOTOR SA Avda. Primero de Mayo s/n 23700 Linares (JAÉN) Spain

  49. 49. SEAT SA Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germany

  50. 50. SKODA AUTO AS Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germany

  51. 51. SOLOMON COMMERCIALS Ltd Knowsley Road Industrial Estate Haslingden, Rossendale Lancashire BB4 4RX United Kingdom

  52. 52. SSANGYONG MOTOR COMPANY Rappresentata nell’UE da: SsangYongEuropean Parts Center B.V. IABC 5253/5254 4814 RD Breda the Netherlands

  53. 53. SUZUKI MOTOR CORPORATION Rappresentata nell’UE da: Suzuki International Europe GmbH Legal Department Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim Germany

  54. 54. TATA MOTORS LIMITED Rappresentata nell’UE da: Tata Motors European Technical Centre PLC 18 Grosvenor Place London SW1X 7HS United Kingdom

  55. 55. TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA Avenue du Bourget 60 1140 Brussels Belgium

  56. 56. TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA. Avenida Vasco de Gama 1410, 4431-956 Vila Nova de Gaia Portugal

  57. 57. TOYOTA SOUTH AFRICA Avenue du Bourget 60 1140 Brussels Belgium

  58. 58. PJSC UAZ Moskovskoye shosse, 92, Ulyanovsk 432034, Russian Federation

  59. 59. VOLKSWAGEN AG Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg Germany

  60. 60. VOLVO CAR CORPORATION VAK building, Assar Gabrielssons väg Göteborg SE-405 31 Goteborg Sweden

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per la Commissione Connie Hedegaard Membro della Commissione