Decisione di esecuzione della Commissione del 18 dicembre 2013 che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2013) 9166] (2013/780/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino,
La direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l’introduzione nell’Unione, in provenienza da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della direttiva 2000/29/CE può essere introdotto nell’Unione solo se corredato di un certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della summenzionata direttiva.
La direttiva 2000/29/EC consente di derogare alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti mediante una documentazione o una marcatura alternativa.
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America la Commissione ha constatato che un programma ufficiale, il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (programma di certificazione del legname duro segato sottoposto ad essiccazione al forno), è stato approvato dall’Animal and Plant Health Inspection Service (ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti e sarà gestito dalla National Hardwood Lumber Association (NHLA) (associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti.
Il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program garantisce che negli Stati Uniti gli impianti riconosciuti che producono legname duro operano nel rispetto della norma sul legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Conformemente a detta norma tutte le parti di legname duro segato esportate nell’ambito del summenzionato programma sono essiccate al forno al fine di portare il loro tenore di acqua, in peso, al di sotto del 20 %, secondo i programmi di essiccazione al forno, e sono prive di corteccia.
Tale norma garantisce inoltre che tutti i fasci di legname duro essiccato al forno siano legati con una fascetta identificativa in acciaio dell’NHLA recante impressa la dicitura «NHLA — KD» e l’identificativo numerico unico assegnato ad ogni fascio. Questo numero figura nel corrispondente certificato relativo al legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate) («certificato di essiccazione al forno»).
Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a consentire l’introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America, se corredato di un certificato di essiccazione al forno in alternativa ad un certificato fitosanitario, purché siano soddisfatte alcune condizioni.
La Commissione deve garantire che gli Stati Uniti d’America mettano a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del programma. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a valutare costantemente l’utilizzo delle fascette identificative dell’NHLA e del relativo certificato di essiccazione al forno.
La deroga prevista dalla presente decisione va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l’introduzione di organismi nocivi nell’Unione, o non sono state rispettate, oppure se sussistono elementi di prova dai quali risulti che il programma non funziona in modo efficace.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L. originario degli Stati Uniti d'America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all'allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della summenzionata direttiva, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.
Art. 2
1.
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto del ricorso alla deroga prevista dall’articolo 1.
Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell’anno precedente a norma dell’articolo 1 della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell’intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell’articolo 1, che non soddisfa le condizioni di cui all’allegato.
3. La Commissione chiede agli Stati Uniti d’America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.
Art. 3
La presente decisione scade il 31 dicembre 2026.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione