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Decisione EUBAM Libia/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza del 14 gennaio 2014 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (2014/16/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2013/233/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC.

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUBAM Libia, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUBAM Libia, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Costituzione e mandato

1. È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

2. Il mandato del CdC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».

Art. 2 Composizione

1. Il CdC è composto dai:

rappresentanti di tutti gli Stati membri, e

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all'EUBAM Libia e forniscono contributi.

2. Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

Art. 3 Informazioni dal capo della missione

Il capo della missione trasmette regolarmente informazioni al Cdc.

Art. 4 Presidente

La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.

Art. 5 Riunioni

1. Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Art. 6 Riservatezza

1. Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 20132, le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014 Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente W. Stevens