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Decisione di esecuzione della Commissione del 17 gennaio 2014 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2014 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2014) 104] (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2014/27/UE)

Testo vigente

Art. 22

L’Unione concede al Centro de Investigación en Sanidad Animal, di Valdeolmos, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina africana.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317000 EUR.

Art. 23

L’Unione concede all’INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics — SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per la collaborazione all’armonizzazione dei metodi di controllo e delle valutazioni dei risultati per i bovini riproduttori di razza pura.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 150000 EUR.

Art. 24

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la brucellosi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 299000 EUR.

Art. 25

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort/Laboratoire de pathologie équine, di Dozulé, Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie degli equini ad eccezione della peste equina.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 559000 EUR.

Art. 26

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, di Malzéville, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la rabbia.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 282000 EUR.

Art. 27

L’Unione concede al Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, di Madrid, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la tubercolosi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 260000 EUR.

Art. 28

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, di Sophia-Antipolis, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la salute delle api.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 422000 EUR.

Art. 29

L’Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Geel, Belgio, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

  1. a) per le attività connesse ai metalli pesanti negli alimenti e nei mangimi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 239000 EUR;

  2. b) per le attività connesse alle micotossine, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 271000 EUR;

  3. c) per le attività connesse agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 269000 EUR;

  4. d) per le attività connesse agli additivi destinati all’alimentazione animale, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 71000 EUR.

Art. 30

L’Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Ispra, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

  1. a) per le attività connesse ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 380000 EUR;

  2. b) per le attività legate agli OGM, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 410000 EUR.

Art. 31

Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 30 è fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell’importo del contributo finanziario UE concesso nell’ambito della presente decisione.

Art. 32

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Art. 33

I laboratori elencati nell’allegato sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione