diritto.io

Decisione di esecuzione della Commissione del 17 gennaio 2014 relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2014 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2014) 104] (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2014/27/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali2, in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

A norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (nel seguito «il regolamento finanziario») e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione4 (nel seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa a carico del bilancio ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

I servizi della Commissione hanno valutato e approvato i programmi di lavoro e le corrispondenti previsioni di bilancio presentati nel 2013 dai laboratori di riferimento dell’UE per l’anno 2014.

Di conseguenza, è opportuno concedere un contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE designati allo scopo di cofinanziare le loro attività connesse all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell’Unione va fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell’importo del contributo finanziario UE concesso nell’ambito della presente decisione.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 della Commissione5 fissa le regole di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’UE. Esso limita anche il contributo finanziario a un massimo di 32 partecipanti, 3 oratori invitati e 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari. Al fine di garantire un risultato ottimale dei seminari, a tale limite vanno previste deroghe per alcuni laboratori di riferimento dell’UE che hanno bisogno di un sostegno per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti. In particolare, possono essere ottenute deroghe se un laboratorio di riferimento dell’UE assume la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio di riferimento dell’UE.

Per i sei laboratori di riferimento dell’UE designati nell’ambito del Centro comune di ricerca, i rapporti sono disciplinati da un accordo amministrativo annuale, accompagnato da un programma di lavoro e dal relativo bilancio, dato che il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e i consumatori sono entrambi servizi della Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’Unione concede al Laboratoire de sécurité des aliments (LSA) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

  1. a) per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 360000 EUR;

  2. b) per l’analisi e il controllo della Listeria monocytogenes, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 413000 EUR;

  3. c) per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi-positivi, compreso lo Staphylococcus aureus, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 359000 EUR.

Art. 2

L’Unione concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 497000 EUR.

Art. 3

L’Unione concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330000 EUR.

Art. 4

L’Unione concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

  1. a) per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 344000 EUR;

  2. b) per le malattie dei crostacei, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 160000 EUR.

Art. 5

L’Unione concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di Roma, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

  1. a) per l’analisi e il controllo dell’Escherichia Coli, compreso l’E. Coli verocitotossico (VTEC), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 344000 EUR;

  2. b) per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 377000 EUR;

  3. c) per i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330000 EUR.

Art. 6

L’Unione concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per il controllo del Campylobacter.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 423000 EUR.

Art. 7

L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 517000 EUR.

Art. 8

L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

  1. a) per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317000 EUR;

  2. b) in deroga all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 e, per quanto concerne il seminario connesso alla suddetta attività, il laboratorio di riferimento dell’Unione europea può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti;

  3. c) per la malattia di Newcastle, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 113000 EUR;

  4. d) per l’influenza aviaria, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 403000 EUR.

Art. 9

L’Unione concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 599000 EUR.

Art. 10

L’Unione concede al Laboratoire de Fougères dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512000 EUR.

Art. 11

L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512000 EUR.