Decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/59/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
I prodotti cui si applica la direttiva 2001/95/CE conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità a tale direttiva beneficiano di una presunzione di sicurezza per quanto riguarda i rischi disciplinati dalle norme.
Le norme europee devono essere elaborate in base a requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.
I prodotti laser, in particolare i puntatori laser portatili a batteria, che rischiano di arrecare danni alla vista e alla cute, sono ormai ampiamente disponibili per i consumatori.
L’attuale norma europea per i prodotti laser (EN 60825-1:2007 «Sicurezza dei prodotti laser — parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni») stabilisce che occorre valutare la pericolosità dei prodotti laser e che questi devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza. Tuttavia, la conformità a tale norma non garantisce che l’utilizzo di un prodotto laser da parte dei consumatori sia sicuro.
Attualmente è opinione diffusa che l’utilizzo dei prodotti laser corrispondenti alle classi 1, 1M, 2 e 2M della classificazione introdotta dalla norma di cui al considerando 4 possa essere considerato sicuro per i consumatori (a condizione che l’esposizione alla radiazione laser non avvenga con strumenti di visione ottica in caso di prodotti corrispondenti alle classi 1M e 2M). Ciò non vale tuttavia per i prodotti laser delle altre categorie di laser.
Le norme europee vanno elaborate in modo tale da non ostacolare l’innovazione tecnica. Per questo motivo, qualsiasi norma relativa ai prodotti laser di consumo non dovrebbe vietare completamente alcun prodotto se può essere utilizzato con sicurezza, tenendo presente che i danni agli occhi e i danni non intenzionali alla cute, reversibili o irreversibili, sono incompatibili con un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori.
È quindi opportuno stabilire i requisiti di sicurezza per i prodotti laser di consumo, al fine di poter presentare agli organismi europei di normazione una domanda di adozione di una nuova norma europea o di modifica dell’attuale norma europea.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «prodotto laser di consumo», qualsiasi prodotto o insieme di componenti che:
a) sia destinato ai consumatori o possa, in condizioni ragionevolmente prevedibili, essere utilizzato dai consumatori, anche se non è destinato a loro; e
b) costituisca o comprenda un laser o un dispositivo laser e permetta, durante il funzionamento, l’accesso a una radiazione laser;
2) «prodotto laser di consumo attraente per i bambini», un prodotto laser di consumo che:
a) somigli, per la sua forma o concezione, a un oggetto ritenuto comunemente attraente per i bambini o destinato a essere utilizzato da bambini; oppure
b) possieda un altro elemento o un’altra caratteristica, non necessari alla funzione del prodotto, che possa risultare attraente per i bambini;
3) «danno agli occhi o alla cute», qualsiasi effetto di una radiazione laser dannosa per la struttura o la funzione degli occhi o della cute, reversibile o irreversibile.
Art. 2 Requisiti di sicurezza
I requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo conformemente alla direttiva 2001/95/CE sono i seguenti:
1) un prodotto laser di consumo attraente per i bambini non deve arrecare danni agli occhi o alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in qualsiasi condizione di utilizzo, compresa un’esposizione deliberata di lunga durata con uno strumento di visione ottica;
2) tutti gli altri prodotti laser di consumo non devono arrecare danni agli occhi o danni non intenzionali alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili, compresa un’esposizione momentanea accidentale o non intenzionale; qualsiasi danno intenzionale alla cute causato dai prodotti laser di consumo deve essere compatibile con un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori;
3) la conformità ai punti 1) e 2) va ottenuta con mezzi tecnici;
4) i prodotti conformi al punto 2), se l’esposizione a una radiazione laser suscettibile di arrecare danni agli occhi o alla cute può verificarsi in condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate al punto 2), devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso