Decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (2014/194/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per specificare, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«Accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.
È opportuno che l'accordo sia firmato.
Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.
Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l’Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, a nome dell'Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente E. Venizelos