diritto.io

Decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (2014/204/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, tale regolamento stabilisce che devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Il 27 gennaio 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.

È opportuno firmare e applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.

Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso2.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, Bruxelles, il 20 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente E. Venizelos