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Decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (2014/318/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

È opportuno che l'Unione europea e la Federazione russa rafforzino la loro cooperazione per prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito al fine di combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Conformemente alla decisione 2013/263/UE del Consiglio1, l'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe («accordo») è stato firmato il 4 giugno 2013, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

L'accordo dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un elevato livello di protezione con riguardo al trattamento e al trasferimento di dati personali tra le parti dell'accordo.

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 11 dell'accordo2.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris