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Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2014 che proroga la validità della decisione 2012/96/UE (2014/96/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 («accordo di partenariato ACP-UE») e riveduto, da ultimo, a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 20102, in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE3, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione 2002/148/CE del Consiglio4 sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure appropriate sono state modificate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto periodicamente.

Al fine di dimostrare l’impegno costante dell’Unione a favore del processo politico nell’ambito dell’accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso, con la decisione 2012/470/UE5 di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE6 e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l’applicazione delle misure appropriate che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE7, il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

In linea con l’accordo del Consiglio di continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della costituzione dello Zimbabwe del 2013 e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle elezioni di luglio 2013, è opportuno prorogare ulteriormente la validità della decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate.

L’Unione può rivedere la presente decisione in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La validità della decisione 2012/96/UE e delle misure appropriate ivi contenute è prorogata. La decisione 2012/96/UE cessa di produrre effetti il 1o novembre 2014.

L’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2012/96/UE rimane sospesa.Esse sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente G. Stournaras