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Decisione di esecuzione della Commissione del 10 marzo 2014 relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 [notificata con il numero C(2014) 1444] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2014/131/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 3,

Ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione2 (di seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che elenchi gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri dall’istituzione.

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione ad azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere la tempestiva eradicazione della febbre catarrale degli ovini, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili a carico degli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, della suddetta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio3, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

La decisione 2008/444/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 20074 ha stabilito una partecipazione finanziaria da parte dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007. In data 6 giugno 2008, la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

La decisione n. 2008/444/CE stabilì che come parte del contributo finanziario dell’Unione venisse corrisposta una prima rata pari a 950000,00 EUR e la decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/800/UE, del 30 novembre 2011 relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 20075 stabilì che come parte del contributo finanziario dell’Unione venisse corrisposta una seconda rata pari a 1950000,00 EUR.

A seguito delle verifiche e dei controlli effettuati durante l’audit in loco a cura del servizio di audit competente, e tenendo conto dei risultati preliminari, occorre fissare ora una terza rata del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Alla Germania viene corrisposta come parte del contributo finanziario dell’Unione una terza rata pari a 1000000,00 EUR.

Art. 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione