Decisione di esecuzione della Commissione del 20 marzo 2014 che modifica la decisione 2006/594/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» [notificata con il numero C(2014) 1707] (2014/158/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/19991, in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
La decisione 2006/594/CE della Commissione2 ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013.
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell’esclusione sociale aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125513290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo.
L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all’obiettivo «Convergenza» al fine di aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo della Francia di un importo pari a 13959768 EUR nel 2013.
Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» nel 2013 per tale Stato membro dovrebbero essere riveduti.
La decisione 2006/594/CE non è stata modificata per quanto riguarda la dotazione finanziaria supplementare per la Croazia in occasione della sua adesione. Per ragioni di trasparenza e di completezza è opportuno inserire altresì le dotazioni per la Croazia.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/594/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati I e III della decisione 2006/594/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014 Per la Commissione Johannes Hahn Membro della Commissione