Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2014/226/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra1,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra2 («l'accordo»). Il protocollo sulla cooperazione culturale («il protocollo»), allegato all'accordo, definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è stato applicato in via provvisoria mediante decisione 2011/265/UE a decorrere dal 1o luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.
A norma dell'articolo 3 della decisione 2011/265/UE, l'articolo 5 del protocollo riguardante le coproduzioni audiovisive è stato applicato in via provvisoria, ad eccezione del paragrafo 2.
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/265/UE, la Commissione avvisa per iscritto la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alla coproduzione audiovisiva il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungare la durata di tale periodo. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/265/UE, se il Consiglio acconsente alla proroga del periodo di concessione del diritto, l'obbligo di avvisare diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.
Il 25 settembre 2013, il gruppo consultivo interno dell'Unione istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sulla proroga del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera a), del protocollo.
Il Consiglio acconsente alla proroga del periodo di concessione del diritto alla coproduzione audiovisiva per beneficiare dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali, come previsto all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del protocollo.
La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive per beneficiare dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, a decorrere dal 1o luglio 2014 fino al 30 giugno 2017.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris