Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (2014/230/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100, l'articolo 191, paragrafo 4, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Conformemente alla decisione del Consiglio 2014/229/UE2, l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia («accordo»), dall'altra, è stato firmato il 9 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in data successiva.
Alcune disposizioni dell'accordo riguardano la riammissione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato. Una decisione distinta3 relativa a dette disposizioni, che figurano nell'articolo 34, paragrafo 3, dell'accordo, deve essere adottata parallelamente alla presente decisione.
È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra4, ad esclusione dell'articolo 34, paragrafo 3, è approvato a nome dell'Unione europea.
Art. 2
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 41 dell'accordo. L'Unione o, se del caso, l'Unione e i suoi Stati membri sono rappresentati nel Comitato misto a seconda della materia.
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo5.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton